Editto del Regno di Aeternia

Leggi Fondamentali 1

 

Art. 1.1

Il governo della città compete ai Principi regnanti che nella loro magnanimità faranno sempre il possibile, affinchè anche il più umile dei cittadini possa ottenere giustizia e protezione.

Art. 1.2

Le Leggi di Aeternia sono  racchiuse in questi Editti, i Foresti sono obbligati a prenderne visione ed accettarli, pena impossibilità di rimanere nel Principato, o subire esilio a vita dal territorio Aeterniano. Gli Editti Aeterniani  sono emessi ed approvati dal Principe di Aeternia, unico e solo a  poterle modificare integralmente o in parte.

Art. 1.3

Ogni Editto è incontestabile e deve essere rispettato. La violazione di questo articolo è reato punibile con il bando dal Principato.

Art. 1.4

Nei casi gravi e d' interesse generale verrà indetto "L'Alto Consiglio" al quale avranno diritto a partecipare come membri e dare la propria opinione i vari Capi Gilda. Gli appartenenti della Coorte ascolteranno tutti i membri indistintamente e trarranno le loro giuste conclusioni nel bene e negli interessi di tutti.

 

 

Il Governo 2.0

 

Art. 2.1

E' composto dai componenti della famiglia Reale di Aeternia,  ha mansioni di controllo. Provvede alla vigilanza per quanto concerne il rispetto e l’applicazione della volontà del Principe, delle Leggi e delle Tradizioni.
Provvede al coordinamento della crescita controllata  ed allo sviluppo delle attività sociali, economiche e politiche della città.

Art. 2.2

I componenti della Famiglia Reale, dietro comunicazione ufficiale del Principe, possono farne le veci in assenza dello Stesso. E rispondono del proprio operato solo al Principe.

Art. 2.3

Il Principe e il Governo assicurano l'ordine tramite le Guardie di Aeternia, che, insieme alla Coorte hanno il mandato di Esilio e di arresto per i fuorilegge.

Art. 2.4

Il Principe e il Governo, tramite le Guide di Aeternia, offrono tutte le informazioni utili per rimanere, vivere e trovare un occupazione all'interno del Principato.

Art. 2.5

Il Principe e il Governo, tramite la Guardia Reale di Aeternia, si assicurano protezione personale per girare in tutti i luoghi del Principato. Le Guardie Reali sono un gruppo scelto di pochi individui, facenti parte del Corpo di Guardia. Il loro principale scopo e' la protezione da ogni pericolo di Ogni membro reale.

Art. 2.6

Il Principe e il Governo, tramite i Bardi di Aeternia, offrono ai cittadini il decantare di storie e eventi pubblici o privati.

 

 

L'Individuo. 3.0

 

        Art. 3.1
 
Chiunque puo’ avere libero accesso nel territorio di Aeternia purche’ ne faccia domanda su apposito modulo rilasciato dall’Ufficio Competente all'ingresso. Non è dato frequentare "Aeternia" con più identità. Chi contravvenga alla detta regola sarà esiliato per un periodo di dieci giorni per ciascuna delle identità illecitamente utilizzate. In caso di recidiva, l'esilio sarà perpetuo.

Art. 3.2

Il Foresti che desideri diventare parte integrante del Principato può abbandonare il proprio nome temporale per adottarne uno consono all'ambientazione. Coloro che per diversi motivi, hanno dovuto abbandonare le terre di Daunia e desiderano vivere  nel territorio di Aeternia, viene garantito loro e alle loro famiglie, un degno alloggio mantenendo lo stesso stato di famiglia. Sarà necessario evidenziarlo e farlo presente alla Coorte Aeterniana.

Art. 3.3

Le informazioni personali che consentono l'ingresso al Principato e la circolazione nel territorio non possono essere rese note a terzi. Nell'ipotesi in cui tali informazioni fossero spontaneamente e nono divulgate dal titolare, questi sarà ritenuto diretto responsabile di qualunque violazione risultasse ascrivibile al personaggio. La pena per la illecita divulgazione e non a terzi è stabilita nell'esilio per giorni dieci. Chi venga a conoscenza delle informazioni personali di terzi è tenuto ad informare senza indugio le Autorità. In mancanza, sarà condannato alla pena dell'esilio, il quale nei casi più gravi potrà anche essere perpetuo.

Art. 3.4

Non sono ammessi all’interno di Aeternia dei nomi che siano palesemente volgari. In qualunque loco del territorio è proibito il turpiloquio. Il contravvenire al detto precetto comporta la pena dell'arresto da uno a trenta giorni. Nei casi più gravi, si fa luogo ad espulsione immediata, con privazione della cittadinanza e privilegi,  acquisiti.

Art. 3.5

Al momento dell’ingresso nel territorio lo stato sociale dello straniero sara’ di Foresti e riceverà qualche bene primario, affinche’ possa far fronte alle necessita’ di permanenza fino all’acquisizione dello stato di Cittadino. Lo stato di Cittadino si raggiunge attraverso parametri prestabiliti che possono essere consultati presso gli Uffici Competenti (Anagrafe ).

Art. 3.6

Ad ogni Cittadino e’ garantita la liberta’ di pensiero, azione ed espressione, purche’ questa sia in linea con il presente Editto e non offenda la dignita’ altrui. Arrecare offesa all' identità di uno o più frequentatori comporta la pena dell'arresto da uno a dieci giorni. La pena è elevata fino a giorni trenta allorché l'offesa concerna una delle cariche istituzionali di Aeternia. Nei casi più gravi o di recidiva, è autorizzata l'espulsione immediata, con privazione della cittadinanza, ove acquisita.

Art. 3.7

Lo stato di Cittadino comporta l’acquisizione di benefici economici politici e sociali. L'ottenere dolosamente qualunque forma di beneficio mediante artifizi o raggiri comporta la confisca del vantaggio illecitamente acquisito e l'arresto da cinque a dieci giorni. In caso di recidiva, sarà esilio perpetuo. E' altresì vietata qualunque forma di raggiro o di inganno, comunque perpretata. La pena resta stabilita nell'arresto da giorni cinque a trenta. Resta proibita l'istigazione a delinquere e, parimenti, il fare apologia di reato. La pena prevista è l'esilio perpetuo.

Art. 3.8
 
Aeternia garantisce il mantenimento a tutti i Cittadini tramite la scelta di un lavoro (con specifica richiesta di lavoro al Municipio), in base alle capacita’, alla esperienza e alla disponibilita’, remunerando in maniera adeguata ciascun ritrovamento. Non è dato interrompere o disturbare lo svolgimento delle funzioni pubbliche o religiose. Il violare l'invito a consentire il libero dispiegarsi di taluna delle medesime funzioni comporta l'arresto per un giorno, salva l'eventuale pena per la concorrente violazione di altre regole.
 
Art. 3.9
 
Ciascun Cittadino puo’ scegliere di aggregarsi ad un Clan o Gilda presente nel Principato. Puo’ altresì fondarne egli stesso uno che rispetti i requisiti richiesti e chiedere un pezzo di territorio alla Reggenza per sè e le sue genti, nel rispetto di regole prestabilite e codificate dagli articoli dell' Editto. Per garantire la sicurezza dei cittadini rispetto a nuovi giunti potenzialmente malintenzionati, è stabilito che ogni Foresti dovrà denunciare il possesso di armi (nella scheda personale) che saranno in grado di detenere solo al raggiungimento dello stato di Cittadino. Chi non sarà in possesso di tali requisiti verrà dichiarato "fuori legge".

Art. 3.10

I cittadini hanno l'obbligo di cooperare con gli appartenenti al Corpo delle Guardie. Chiunque si sottragga al detto obbligo ovvero, interrogato dalle guardie, risulti reticente o autore di mendacio sarà per ciò processato e punito con la pena dell'arresto fino ad un massimo di giorni 30. Le dichiarazioni rese dagli appartenenti al Corpo delle Guardie nell'esercizio delle loro funzioni sono assistite da fede privilegiata. E' tuttavia ammessa la prova contraria.
Allorché si accerti che una denuncia è stata mossa non già per fini di giustizia, bensì per ritorsione o per motivi personali, e risulti che la denuncia medesima è infondata, il denunciante è punito con la pena dell'esilio fino a giorni 30.

 

Art. 3.11


DELLA PENA DI CHI DANNEGGIA LE PROPRIETA' ALTRUI
Allo stesso modo stabiliamo e ordiniamo che nessuna persona si permetta di turbare o molestare qualcuno nella sua casa, nelle sue vigne, terre e nei suoi boschi, prati, mulini o in altri luoghi immobili; oppure catturare e trattenere animali ed altre cose mobili. Se poi contravverrà a ciò, il medesimo sia punito con dieci giorni di arresto e decretiamo che restituisca ciò che ha sottratto o ha arrecato disturbo. In tali casi si deve agire solo dietro accusa della parte lesa.

Art. 3.12


SULLA PENA DI COLUI CHE FA CARTE FALSE
Decretiamo che se qualche Notarius farà carte false e ciò gli sarà legittimamente contestato e provato, paghi come pena Cinquemila piastre d’oro. Alla stessa penalità sarà soggetto chi farà fare carte false purchè agirà con dolo. Tuttavia la pena sarà comminata dalla Alta Corte di Justitia

 

 

Art. 3.13


Il Principe riconosce a tutti il diritto al matrimonio. Nel territorio del Principato vi sono due tipologie di matrimonio:

-Matrimonio Religioso celebrato da un preposto della propria fede religiosa.
-Matrimonio Civile celebrato da un rappresentante dell’Alta Corte di Justitia.

I futuri sposi devono far domanda scritta ai celebranti.

 

Richiesta di ripudio

Qualsiasi cittadino sposato del Principato di Aeternia può presentare richiesta di ripudio per :

-Abbandono del tetto coniugale (min.40gg)
- Grave colpa o maltrattamenti sia fisici che psicologici senza alcun motivo
-Adulterio comprovato.

 

Il coniuge che intende fare domanda di ripudio deve rivolgersi all’Alta Corte di Justitia, presentando domanda ad uno dei suoi membri il quale provvederà ad esaminare le carte e a consigliare al meglio il cittadino.

Il Patronus dopo aver accolto la domanda vaglierà la documentazione presentata da uno dei coniugi, quindi presenterà la documentazione al Giudice Conciliatore il quale tenterà una riconciliazione amichevole della coppia . In caso di insuccesso si procederà con l’iter che porterà al processo per la discussione del ripudio.

Stato di Vedovanza

Il coniuge può richiedere lo stato di vedovanza una volta che siano trascorsi 120 giorni dalla dipartita del coniuge. Dovrà presentare richiesta scritta all’Alta Corte di Justitia dimostrando l’assenza del coniuge. Il giudice, dopo aver vagliato le carte, se sussistono le condizioni concederà lo stato di vedovanza.

DELLA PENA NEI CONFRONTI DI CHI USA VIOLENZA ALLE DONNE
Stabiliamo con fermezza che chiunque presumerà congiungersi carnalmente con una donna di onesti costumi, di buona reputazione contro la sua volontà ed il suo assenso, sia punito con l’arresto. Se userà violenza per poi accoppiarsi con lei sia punito con l’esilio anche se la stessa sarà accondiscendente. In tali casi non si potrà procedere con l'inchiesta, bensì previa denuncia della donna o di qualche suo consanguineo od affine. Colui che userà violenza ad una seconda donna per accoppiarsi con lei o chi si accoppierà semplicemente con la medesima vogliamo sia punito con l’esilio.. La punizione o l'istruzione del processo di deflorazione, del privilegio della verginità e dell'abominevole concubinato o incesto siano riservati da questo Editto all’Alta Corte di Justitia.

 

 DEL MODO DI CORREGGERE I FIGLI ED I FAMILIARI

Stabiliamo che è consentito al padre di famiglia e a qualsiasi altra persona nell'ambito familiare, castigare, correggere e picchiare, come a lui sembrerà opportuno, la moglie, i figli, le figlie, il servo e qualsiasi altro domestico. Per questa punizione e per questi castighi, a meno che non si ecceda, non è prevista alcuna pena

 

 

Il Territorio 4.0

 

Art. 4.1

Il Territorio di Aeternia e’ molto esteso ed ha necessita’ di essere popolato in ogni settore. Per questo motivo vengono incentivate le nascite con adeguati bonus. Aeternia riconosce e tutela il diritto alla riservatezza. Il contenuto della corrispondenza privata non è divulgabile in alcun modo e ne è vietata la diffusione mediante la riproduzione nei luoghi di conversazione ovvero mediante l'apposizione nelle vetrine. A fini di giustizia, la comunicazione ai competenti Organi di Aeternia ha luogo mediante copia privata. La violazione dell'anzidetto precetto è sanzionata con l'esilio da giorni 5 a giorni 15.

Art. 4.2


Aeternia e’ un Territorio che comprende centinaia di lunghezze sui quattro punti cardinali, è in continua evoluzione ed espansione ed a tal proposito accogliera’ ed inglobera’ qualsiasi altro territorio, che vorra’ farne parte, nella sua interezza. In futuro si darà la possibilità anche ad altre razze di creare piccoli avamposti. L'abuso dei luoghi di conversazione, esemplificativamente attuato con la scrittura di messaggi ripetitivi, è punito con la pena dell'arresto per un minimo di giorni uno ed un massimo di giorni cinque; in caso di recidiva, si applica l'esilio perpetuo. E' altresì punito con la pena dell'arresto di un giorno chiunque sia sorpreso ad urlare insistentemente nei luoghi di conversazione.

Art. 4.3

E' vietato estrarre le proprie armi eccezion fatta per legittima difesa, in tutti i luoghi del Principato.
Solo nell'arena massima e' consentito il duello e l'estrazione delle proprie armi, per offendere e difendere.
E' divieto assoluto d' estrarre le proprie armi nel luogo di Culto, pena l'arresto da 10 a 20 giorni e la scomunica da parte  della massima carica religiosa.

 

Le Gilde 5.0


Art. 5.1

Il Principe riconosce il diritto dei Cittadini ad unirsi in Gilde o  Clan. Per la costituzione di una Gilda,  i proponenti dovranno presentare il progetto ad un Membro  della Coorte  che, dopo aver verificato il rispetto dei requisiti minimi richiesti, lo sottopone al vaglio della Principe. Qualora venissero riconosciute al progetto finalità di crescita, miglioramento ed utilità alla vita sociale, economica e politica del Principato e dei Cittadini, Il Principe procederà all’approvazione annunciando la creazione della Gilda.


Art. 5.2

Ciascuna Gilda è rappresentata dal Capo, che viene eletto democraticamente da e fra i membri della stessa , fatto salvo il momento della fondazione, ove Il Principe nomina il Cittadino che presenta il progetto.
Il Principe ha altresì facoltà di rimuovere il Capo  responsabile di ritardi, inadempienze, omissioni o che conduce la Gilda o il Clan verso inattività o finalità difformi da quanto previsto nel proprio Statuto, riservandosi, nel qual caso, di nominare direttamente un Capo  sia interno che esterno alla gilda, ove lo ritenga necessario per risollevarne le sorti.

Art. 5.3

Il Capo  e' la prima persona che deve assicurare che i propri gildati, siano rispettosi delle regole del Principato, e portino rispetto al Principe, alla Coorte e alle cariche piu' alte in grado delle diverse Gilde. Un gildato di basso livello puo' sfidare un gildato della stesso clan   più alto o di un altro solo se vi siano gravi motivazioni, sempre sotto l'autorizzazione o il benestare del proprio Capo. In caso di mancanze o di mancata approvazione il gildato sara' arrestato o addirittura esiliato a seconda della gravità della pena.

Art. 5.4

Il Capo Gilda o il Capo Clan e' responsabile in prima persona di tutti i comportamenti offensivi dei propri seguaci. Il Principe si riserva la possibilità di punire non solo il gildato che si e' macchiato di reato grave  ma anche il Capo  a cui fa' riferimento.

Art. 5.5

Qualora un Capo  non puo' piu' guidare la propria gilda per vari motivi si potra' procedere in codesto modo.
Ogni gildato mandera' al Principe o membro della Coorte da lui delegato, il nome del possibile nuovo Capo Gilda o Clan  e le motivazioni della scelta.
In caso di parità della scelta sarà il Principe o il delegato a scegliere il candidato più promettente che assicuri una conduzione degna della gilda.

Art. 5-6

Nel caso si desideri creare una Gilda o un Clan che prevede rami misti ( bellico e magico) è necessario che si rispettino le logiche di gerarchia, facendo in modo che, dal grado minore, a salire, si acquisti un potere per volta. I livelli magici sono5, e il Capo Gilda, racchiudendo tutti i poteri, raggiunge il livello 6°.

 

 
   
Specie di Razze 6.0
 

 

Art. 6-1

I Principi riconoscono il diritto di dimora alle Specie e alle Razze che raggiungono il Territorio di Aeternia, e alla possibilità di unirsi in un'unica Collettività di razza. Per la costituzione di una Collettività,  i proponenti dovranno presentare il progetto ai Principi Reggenti che ne verificano il rispetto dei requisiti minimi richiesti Qualora venissero riconosciute al progetto finalità di crescita, miglioramento ed utilità alla vita sociale, economica e politica del Principato e dei Cittadini, Il Principe procederà all’approvazione annunciando la creazione della Collettività di Razza.


Art. 6-2

Ciascuna Collettività è rappresentata dal Capo o da un Referente, che viene eletto democraticamente fra i membri della stessa , fatto salvo il momento della fondazione, ove Il Principe nomina il Cittadino che presenta l'intento di creare un gruppo stabile.
Il Principe ha altresì facoltà di rimuovere il Capo  responsabile di ritardi, inadempienze, omissioni o che conduce la Collettività verso finalità difformi da quanto previsto nelle proprie Norme Comportamentali, riservandosi, nel qual caso, di nominare direttamente un Capo   interno alla Collettività, ove lo ritenga necessario per risollevarne le sorti.


Art. 6-3

Il Capo della Collettività e' responsabile in prima persona di tutti i comportamenti offensivi dei propri seguaci. Il Principe si riserva la possibilità di punire non solo il Singolo che si e' macchiato di reato grave  ma anche il Capo  a cui fa' riferimento, il quale e' la prima persona che deve assicurare che il proprio collettivo sia rispettoso delle regole del Principato, verso il Principe, la Coorte e le cariche piu' alte in grado delle diverse Gilde presenti nel territorio.

Art. 6-4

Le Specie di Razza che vogliono stabilirsi nel Principato e desiderano fondare una Collettività, sono consapevoli che tale percorso andrà iniziato, solo al raggiungimento di un certo grado di esperienza.

 

Torna alla prima pagina

 

 

Aeternia - Copyright 2011